Art. 1.
(Istituzione di un fondo per il credito in favore degli italiani all'estero per lo sviluppo del commercio e dell'artigianato).

      1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo per il credito in favore degli italiani all'estero per lo sviluppo del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato «fondo», destinato al finanziamento di progetti per l'esportazione dei prodotti commerciali e artigianali italiani.
      2. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dei quali il 51 per cento è finanziato dallo Stato e il 49 per cento da privati.
      3. Il limite massimo della richiesta di un prestito a valere sulle risorse del fondo è fissato in 50.000 euro.